tasse

Eccoci alla sezione più tosta di tutte... l'inquadramento fiscale... insomma le tanto odiate scartoffie!
però se hai deciso di intrapprendere questo meraviglioso lavoro ti toccherà fare i conti anche con questa parte poco simpatica del mestiere e sarà meglio farsi trovare preparati, del resto i soldi sono i tuoi!

Bisogna fare subito una distinzione tra illustrazioni realizzate ad esempio per l'editoria e quelle appartenenti al mondo della pubblicità.
  • Il diritto d'autore non è assoggettato ad IVA , purché non si tratti di opere realizzate a fini commerciali. "(...) le cessioni, le concessioni, le licenze e simili relative a diritti d’autore che si riferiscono ad opere dell’architettura e dell’arte cinematografica ex art. 2, nn. 5 e 6, L. 633/1941 e ad opere di ogni genere di cui si avvalgono le imprese per scopi di pubblicità commerciale, anche se sono effettuate dall’autore e dai suoi eredi o legatari (...) sono soggette ad IVA."
  • il reddito da opere a fini commerciali pubblicitari è soggetto alla contribuzione INPS
  • l'inquadramento contrattuale e quindi fiscale è diverso

CESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 
LA RITENUTA D'ACCONTO
Per quel che riguarda tutte le illustrazioni non pubblicitarie il reddito deriva dalla cessione dei diritti di utilizzazione economica (nella scheda sul diritto d'autore ci sono tutte le specifiche) attraverso l'emissione di ricevuta con ritenuta d'acconto. In questo modo tu sei un lavoratore autonomo a tutti gli effetti.
La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore". 
Il reddito percepito è il riconoscimento economico per la cessione di tutti o solo alcuni dei diritti patrimoniali dell'opera. Tra i modi di utilizzazione economica di un’opera solitamente quello che viene usato nel mondo dell'editoria è il contratto di edizione, definito dall’art. 118 l.d.a. come “il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per la stampa, per conto e spese dell’editore stesso”; in cambio l’editore stampa, mette in commercio l’opera e corrisponde all’autore un compenso per la cessione che può essere forfettario oppure riconosciuto come una percentuale sulle vendite.

Come già detto sul reddito da diritto d'autore, salvo alcuni casi, l'iva non è applicabile e sulla ricevuta andrà specificato " L’operazione è non soggetta ad I.V.A. ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, lettera “a” del D.P.R. 26/10/1972, n. 633."

I compensi ricevuti per la cessione di opere dell'ingegno (diritti d'autore) non sono assoggettati a ritenute previdenziali obbligatorie (quindi non si paga l'INPS) e non hanno limiti di compenso annuale, ciò vuol dire che siete liberi di diventare ricchissimi, se ci riuscite...

Tali compensi sono assoggettati ad un regime fiscale agevolato che calcola la Ritenuta d'acconto del 20% non sul 100% dell'imponibile bensì:
  • sul 75% dell'imponibile (se l'illustratore ha più di 35 anni)
  • sul 60% dell'imponibile (se l'illustratore ha meno di 35 anni*).
* sulla ricevuta relativamente al netto da percepire specificherò quindi " riduzione del 40% in quanto il percepiente è di età inferiore a 35 anni, ex art. 1, comma 318, Legge 27/12/2006, n. 296, che ha modificato il comma 8 dell’art. 54 del D.P.R.
22/12/1986, n. 917"

Questo vuol dire che il 25% del mio reddito (o il 40% se ho meno di 35 anni) è esentasse, sul resto pago una ritenuta d'acconto che mi viene trattenuta e versata direttamente dal mio committente, una somma che rappresenta un acconto vero e proprio sulle tasse totali che sono tenuto a pagare. In sede di dichiarazione dei redditi dovrò poi saldare le restanti imposte a seconda degli scaglioni che interessano il mio reddito.
Come lavoratore autonomo non è previsto che le spese nè l'iva possano essere scaricate.
Ricordarsi di apporre sulla ricevuta originale una marca da bollo di 1,81 € se l'importo supera i 77,46 €.

Riassunto con la ritenuta d'acconto:
  • non paghi l'IVA
  • non paghi l'INPS
  • l'imponibile su cui paghi le tasse è il 75% del totale (o 60%)
  • la ritenuta del 20% copre già una buona parte dei tuoi obblighi fiscali
  • non posso scaricare nè iva nè spese


CESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE IN PUBBLICITA'


Ben altro discorso riguarda l'illustrazione usata per scopo pubblicitario.
In questo caso non posso lavorare con la ritenuta d'acconto ma operare in due direzioni: la prestazione occasionale, nel caso il lavoro sia saltuario, o la partita iva per lavori continuativi.

LA PRESTAZIONE OCCASIONALE

Per legge "Si definisce lavoro autonomo occasionale qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione".

Viene fiscalmente inquadrata tra i redditi diversi di cui all'art. 81 T.U.I.R., in quanto deriva da una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 C.C., svolta in modo occasionale.
Data la loro natura saltuaria e non continuativa, le prestazioni occasionali
  • non possono superare come durata del rapporto i 30 giorni in un anno con lo stesso committente e i 5000 € come compensi annui totali per ogni singolo cliente. Quindi non può essere collaborazione occasionale il lavoro con il singolo cliente che durante lo stesso anno supera i 30 giorni di durata totale (es 10 giorni + 12 giorni + 13 giorni) o i 5000 € lordi
  • non possono ripetersi numerose volte durante l'anno (qui non ci vengono in aiuto fissando una soglia di tolleranza ma è certo che non si può definire "prestazione occasionale" una prestazione messa in opera troppo di frequente! La continuità instaurata nelle prestazioni occasionali di una stessa natura fa decadere le condizioni fondamentali per godere di questo inquadramento fiscale sottoponendoci così agli accertamenti fiscali caso per caso che decideranno se abbiamo o meno abusato della situazione, prendendo eventuali provvedimenti ....
La prestazione occasionale è esclusa dall'applicazione dell'I.V.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 633/1972.
Non ci sono limiti di reddito totale annuale ma c'è uno sbarramento però per quel che riguarda la contribuzion INPS. Nel caso in cui i 5000 € annui totali (quindi percepiti anche da committenti diversi) vengano superati, devi obbligatoriamente iscriverti alla gestione separata dell’Inps e pagare i contributi sulla quota eccedente.
Perciò fino alla soglia di 5000 € annui totali non si pagano i contributi, oltre questa soglia si pagano i contributi sulla somma eccedente (per esempio se si hanno compensi per 6000 € i contributi andranno pagati sui 1000 € in eccesso, in quanto i 5000 € segnano una soglia di esenzione.)
Sul contratto e sulla ricevuta è bene specificare se siamo sotto la soglia dei 5000 € 
"Il compenso non è assoggettato al contributo previdenziale di cui dell'art. 44 DL 269/2003 in quanto nel corso dell'anno solare il totale dei compensi ricevuti a tale titolo, non superano i 5.000 €"
In caso di superamento della soglia dobbiamo immediatamente comunicarlo al committente che a quel punto è tenuto a versare i contributi.

La prestazione occasionale è soggetta alla ritenuta d'acconto del 20% sul 100% dell'imponibile ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600/1973, che il committente versa al posto tuo e che costituisce l'acconto sui tuoi obblighi contributivi da perfezionare poi con la dichiarazione dei redditi.
Con le prestazioni occasionali nessuna spesa nè l'IVA può essere scaricata, dato che non si tratta di una attività lavorativa professionale.
Ricordarsi di apporre sulla ricevuta originale una marca da bollo di 1,81 € se l'importo supera i 77,46 €.

Riassunto con la prestazione occasionale:
  • non paghi l'IVA
  • non paghi l'INPS fino ai 5000 € totali annui
  • l'imponibile su cui paghi le tasse è il 100% del totale
  • la ritenuta del 20% copre già una buona parte dei tuoi obblighi fiscali
  • non posso scaricare nè iva nè spese

LA PARTITA IVA

Nel caso in cui non si rientri nei limiti previsti per le prestazioni occasionali e dell'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno (diritto d'autore), l'unica opzione possibile è la Partita Iva. Non farti venire una crisi di panico, non è una condanna a morte! Devi considerare attentamente la tua attività professionale e magari scoprirai che fa proprio al caso tuo!
La Partita Iva è una sequenza numerica che identifica univocamente i soggetti che esercitano un’attività rilevante ai fini Iva.
I costi di gestione della partita iva sono considerevoli (primo fra tutti il costo del commercialista, che è fondamentale per una corretta tenuta della contabilità) ma sono controbilanciati dalla possibilità di detrarre dalle tasse le spese per il lavoro e detrarre l'iva dagli acquisti per la professione. Questo risulta vantaggioso qualora tu abbia delle spese notevoli come la gestione di uno studio, anche se solitamente gli illustratori non hanno investimenti tali da giustificare una scelta fiscale di questo genere.

Come illustratore puoi aprire la partita Iva come "libero professionista" senza bisogno di iscriversi alla camera di commercio o all'albo degli artigiani perché si tratta di una attività intellettuale.

L'apertura della Partita Iva comporta:
  • l'iscrizione alla previdenza, ossia alla GESTIONE SEPARATA INPS calcolata in percentuale al reddito e divisa in due rate, acconto e saldo 
  • pagamento dell' IRPEF calcolata con un'aliquota proporzionata al reddito secondo diversi scaglioni 
La partita Iva è rilasciata da qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, alla dichiarazione di inizio attività, che deve avvenire entro 30gg dal suo effettivo inizio. E' possibile aprire la partita Iva anche per via telematica, sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) dove si può scaricare il modello di inizio attività.

ATTENZIONE AI REGIMI AGEVOLATI!!!


Dal 2008 con il "Regime dei minini" tutti coloro che dichiarano meno di 30.000 € annui, sono esentati dal pagamento dall' IVA (che non si aggiunge in fattura, ma nemmeno si scarica) e pagano una tassa unica pari al 20%.
Per chi si avventura in una nuova professione inoltre c'è la possibilità di aprire la partita iva agevolata delle nuove iniziative, che gode anch'essa di una tassazione più leggera e numerose facilitazioni.

Attenzione però, perchè nel nostro caso i regimi agevolati possono essere davvero una catastrofe.

Con la partita iva normale posso continuare a mantenere una contabilità separata suddividendo:
  1. i lavori che ricadono nell'editoria o in generale a fini non pubblicitari, che continuerò a considerare come cessione del diritto d'autore emettendo una semplice ricevuta con ritenuta d'acconto e godendo dell'assenza dell'iva, dell'assenza dell'obbligo di contribuzione Inps e della tassazione agevolata sul 75-60% del reddito lordo.
  2. i lavori pubblicitari o a fini commerciali, che fatturerò con la partita iva e il reddito derivante da questi sarà sottoposto alla contribuzione obbligatoria Inps, l'irpef ecc e presenterà anche, ovviamente, l'Iva, che dovrò poi andare a versare.
Mi troverò quindi ad avere un reddito "ibrido", mantenendo le due contabilità separatamente ognuna è soggetta alla sua tassazione e condizioni perchè i redditi risultano tra sè indipendenti.
Con i regimi agevolati invece la partita iva funge da calamita e attrae a sè TUTTI i redditi percepiti, anche se derivano dalla cessione del diritto d'autore. Così come chiarisce definitivamente l'Agenzia delle Entrate con la risuluzione 311/E del 21 luglio 2008, anche i diritti d'autore sono da ricomprendere tra i compensi rilevanti ai fini del superamento del tetto dei 30.000 € annui previsti dai regimi agevolati. Questa affermazione porta a concludere che i diritti d'autore percepiti dal contribuente minimo non vadano considerati reddito da lavoratore autonomo (cessioni diritto d'autore con ritenuta d'acconto) bensì compensi relativi al regime dei minimi e come tali fatturati e sottoposti alla contribuzione Inps e a tutti gli obblighi fiscali previsti dal regime.
In poche parole, se apri il regime dei minimi ci cadono automaticamente dentro tutti le commissioni, siano esse normali cessioni diritti in editoria o illustrazioni pubblicitarie e tutto quanto viene sottoposto alle condizioni della partita iva, anche il reddito da diritto d'autore che altrimenti godeva di innumerevoli agevolazioni.
E' chiaro che, mentre a moltissimi professionisti conviene senza dubbio affidarsi alla "mini partita iva", nel nostro caso purtroppo andiamo a perdere molte delle agevolazioni di cui gode il diritto d'autore, agevolazioni che erano state appositamente concesse come "premio" per tutelare le opere d'ingegno. La partita iva dei minimi spazza via questo riconoscimento omologando il diritto d'autore ad una qualsiasi altra attività. Perciò attenzione! La partita iva "regolare" ha dei costi sicuramente più onerosi rispetto al regime dei minimi ma lascia intatta la contabilità del diritto d'autore e a meno che non lavoriate quasi esclusivamente con la pubblicità, il regime dei minimi non conviene affatto!
ringrazio tantissimo il mio commercialista che ci ha speso notti insonni e spero di essere stata chiara, anche se si sa, noi creativi abbiamo qualche difficoltà con questo genere di cose!
Il mio consiglio è comunque quello di affidarti ad un commercialista perlomeno per un consulto in modo da chiarirti bene le idee e poter così continuare a fare il tuo lavoro in totale relax!