diritto d'autore

Il primo passo per muoversi consapevolmente nel mondo dell'illustrazione è capire bene che cos'è e come va gestito il diritto d'autore.

Che cos'è il diritto d'autore?

Il diritto d'autore è la posizione giuridica dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui vengono riconosciute le facoltà originarie esclusive di diffusione e sfruttamento della propria opera e la paternità della stessa. Tale diritto è tutelato da ordinamenti nazionali e convenzioni internazionali (quale la Convenzione di Berna). Il diritto d'autore è quindi l'insieme di diritti morali e diritti di sfruttamento economico dell'opera d'ingegno. Vediamoli nello specifico...

diritti morali
  • l'autore avrà sempre il diritto di rivendicare la paternità della sua opera, chiedendo che venga indicato il suo nome sull'opera stessa (diritto alla paternità dell'opera)
  • l'autore non può essere obbligato a rendere pubblica la sua opera contro la sua volontà (diritto di inedito)
  •  l'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita e a conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell'opera. Questo diritto tutela non solo le modifiche dell'opera ma anche qualsiasi modalità di comunicazione dell'opera che ne falsi la percezione e quindi il giudizio da parte del pubblico a danno dell'autore (diritto all'integrità dell'opera)
Naturalmente anche dopo la cessione dell'originale dell'opera e dei diritti patrimoniali relativi alla stessa, all'autore spettano sempre e comunque: il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
I diritti morali, in quanto diritti della personalità dell'autore, non possono essere mai ceduti.

Diritti esclusivi di utilizzazione economica

(Piccola parentesi: perchè si chiamano "diritti esclusivi"?
Perché la Lda prevede anche alcune utilizzazioni libere dell'opera da parte di terzi che noi come autori dobbiamo accettare. In particolare l'art. 70 Lda consente “la riproduzione (...) di parti dell'opera, per scopi di critica, di discussione e anche di insegnamento (...) purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera” e magari si indichi anche il nostro nome associato all'opera! Certo, occhi ben aperti, che il confine tra quello che è lecito e quello che può invece danneggiarci alle volte è mooolto sottile!)

I diritti esclusivi di utilizzazione economica sono:
  • il diritto di pubblicazione (= di rendere pubblica l'opera)
  • il diritto di riproduzione (= di moltiplicare in copie l'opera)
  • il diritto di diffondere l'opera con mezzi di diffusione a distanza
  • il diritto di distribuzione (= di mettere in commercio)
  • il diritto di elaborazione (=di modificare, di trasformare, di adattare)
I diritti patrimoniali si estinguono settant'anni dopo la morte dell'autore, e fino ad allora gli eredi possono far valere l'esclusiva sull'utilizzazione economica dell'autore. Allo scadere di tale data, l'opera diventa di dominio pubblico...

L'autore ha sempre piena disponibilità della sua produzione creativa e può liberamente cedere tutti o solo alcuni dei suoi diritti esclusivi e opporsi in qualsiasi momento a utilizzi non autorizzati posti in essere da altri.
I diritti esclusivi di utilizzazione economica “sono tra loro indipendenti (e) l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti” (art. 19 Lda).
In caso di trasferimento o cessione di diritti d'autore, solo i diritti specificati vengono trasferiti, tutti i diritti non specificati in un accordo scritto e controfirmato dalle parti restano di proprietà esclusiva dell'autore. E' possibile cedere ad esempio solo il diritto di pubblicazione e non quello di riproduzione. E' possibile specificare quale mezzo di riproduzione viene concesso al committente mantenendo per sè gli altri che gestirò personalmente.
Ad esempio, cedo all'editore il diritto di pubblicazione delle mie immagini solo per la stampa di un certo libro e così io ipoteticamente potrei riutilizzare le stesse immagini da stampare su magliette, poster ecc ... certamente il committente non potrà usare le mie immagini se non per lo scopo concesso dall'accordo tra le parti, e non potrà riutilizzarle ad esempio separatamente per un'altro libro o per la riproduzione su qualsiasi altro media. Più si è specifici a livello contrattuale definendo in maniera meticolosa quello che si concede al committente, più saremo tutelati in un secondo momento in caso di contenzioso.
Senza considerare che se un committente fosse malintenzionato e con una certa propensione ad approfittarsi dei poveri autori :) , trovandosi davanti un contratto così ben definito in cui dimostro di avere piena consapevolezza dell'argomento e di essere un osso duro, certamente desisterebbe dal malefico intento in partenza!
Ma questo è un caso raro, si spera! La maggior parte delle volte il nostro bel contratto con le specifiche ci presenterà al committente come una persona professionale, precisa e formata... insomma, non possiamo che fare bella figura, oltre che tutelarci!


Quali sono le opere d'ingegno?

Le mie illustrazioni sono opere d'ingegno? 
I requisiti per la tutelabilità delle opere dell'ingegno ai sensi della Legge sul diritto d'autore sono l'appartenenza dell'opera ad un'arte e la creatività. 
Le opere degli illustratori, con qualsiasi modalità siano create e su qualsiasi supporto, soddisfano il requisito dell'appartenenza ad un'arte, essendo comprese per loro natura nelle arti figurative.

Secondo l'art. 1 della Lda (legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche) “sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica delle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Così come viene poi precisato all'art. 2 "Sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico."


La mia opera è sufficientemente creativa?


L'opera deve essere innovativa rispetto alla realtà, a prescindere dalla fonte ispiratrice del suo contenuto. Un esempio pratico: mi viene commissionata l'illustrazione di Pinocchio, certamente il contenuto, la fiaba di Pinocchio, è già trito e ritrito ma la mia opera sviluppa il contenuto in maniera inedita perchè è espressione della mia personale sensibilità artistica, mia e di nessun'altro e per questo unica.
La creatività si manifesta nell'impronta personale che diamo alle nostre creazioni, che fa emergere la nostra personalità di autori in ogni illustrazione che realizziamo.
Ma la creatività sta anche nell'originalità rispetto alle opere preesistenti, dalle quali possiamo trarre spunto ma non certo plagiarle.
Nota bene: il requisito della creatività riguarda sempre l'opera e non l'idea da cui essa è nata, quindi l'idea che non viene espressa in un'opera concreta non può essere tutelata perchè ovviamente sarà impossibile dimostrarne la paternità. La tutela della Lda è accordata quindi solo al risultato creativo tangibile.

Ricapitolando, per rientrare nella tutela dell'opera d'ingegno la legge ci chiede di rispondere anche al requisito della creatività ma di fatto nessuna norma definisce quale debba essere il grado minimo di creatività necessario. Anche se la mia autostima mi assicura di essere la persona più creativa sulla faccia della terra, come faccio a sapere che la mia opera per legge è sufficientemente creativa?
Semplice, nel contratto che stipuleremo con il committente scriveremo nero su bianco che il risultato dell'attività dell'illustratore è da considerarsi opera d'ingegno protetta e così automaticamente ogni illustrazione realizzata per quella commissione verrà coperta dalla tutela del diritto d'autore. La firma di entrambe le parti sul contratto sancisce in via definitiva il riconoscimento di tale diritto da parte del committente verso l'illustratore. E noi possiamo dormire sonni tranquilli!


ecco, spero di non avervi annoiato troppo ma è uno sporco lavoro, e qualcuno lo doveva pur fare!

grazie mille a dirittodautore.it, l'associazione illustratori ,wikipedia e altre migliaia di siti di cui onestamente non ricordo i nomi perchè imbattuta accidentalmente che mi hanno arricchito nella mia continua ricerca di informazione!